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Statuto di
Gruppo
Ricerca
Immagine





STATUTO DI "GRUPPO RICERCA IMMAGINE"


Articolo 1.

È costituita l'Associazione denominata "Gruppo Ricerca Immagine", con sede in Brescia.


Articolo 2.

Il Gruppo Ricerca Immagine è un'Associazione di operatori che utilizzano l'immagine come strumento di comunicazione ed espressione.


Articolo 3.

Il Gruppo Ricerca Immagine si propone la promozione della cultura fotografica. Esso si pone come istituto di ricerca, documentazione e informazione, operante nel settore della riproduzione ottico-chimica dell'immagine e dei possibili futuri sviluppi delle tecnologie di ripresa e rappresentazione.


Articolo 4.

Il Gruppo Ricerca Immagine è un Ente apartitico, senza scopo di lucro, con finalità puramente culturali.


Articolo 5.

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali il Gruppo Ricerca Immagine può:


Articolo 6.

Organi del Gruppo Ricerca Immagine sono:


Articolo 7.

Sono Soci di diritto e partecipano quindi all'Assemblea dei Soci tutti coloro che risultano regolarmente iscritti; sono altresì Soci coloro che, condividendo la partecipazione alle finalità dell'Ente, previa domanda al Consiglio Direttivo, vengano accettati a maggioranza. I Soci verseranno annualmente la quota determinata dal Consiglio Direttivo, comunque in misura tale da non precludere in concreto l'adesione di chiunque.


Articolo 8.

Gli Enti, le Associazioni, le Società regolarmente costituite, potranno essere ammesse come Soci; tale qualifica risulterà intestata impersonalmente all'Ente, Associazione o Società ammessa e non sarà trasmissibile per successione o trasformazione. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare Socio Onorario del Gruppo Ricerca Immagine, con esenzione del versamento delle quote sociali, le personalità che si siano particolarmente distinte nel settore della produzione dell'immagine o che si siano rese benemerite verso questa Associazione o nel mondo della cultura.


Articolo 9.

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci viene convocata con preavviso di almeno 10 giorni con comunicazione personale e affissione all'albo delle comunicazioni presso la sede sociale. La comunicazione è effettuata annualmente per deliberare su quanto segue:

Nel corso di tale Assemblea i Soci esprimono pareri e consigli, formulano proposte sulla gestione delle attività sociali. Con cadenza biennale, sempre nel corso dell'Assemblea, i Soci:


Articolo 10.

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale. Gli associati possono farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta. Ogni socio non può raccogliere deleghe a votare in numero superiore a tre.


Articolo 11.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza essa nomina il proprio Presidente. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.


Articolo 12.

Le nomine effettuate dall'Assemblea devono, per essere convalidate e divenire operanti, essere seguite entro 10 giorni da una dichiarazione di accettazione sottoscritta da parte dell'eletto; in caso di mancata accettazione la nomina passerà a chi segue nella graduatoria dei voti e che dichiari la propria accettazione come sopra.


Articolo 13.

Le Assemblee Generali possono essere convocate in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o in seguito a richiesta scritta firmata da un quinto almeno dei Soci. I risultati delle votazioni e delle deliberazioni assembleari devono essere registrati sul libro-verbali che verrà depositato a disposizione dei Soci presso la sede.


Articolo 14.

L'anno di gestione coincide con l'anno solare.


Articolo 15.

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:


Articolo 16.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di elementi fino ad un massimo di 9 (nove). È rieletto dall'Assemblea entro la fine di dicembre dell'anno di scadenza del suo mandato. I caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo nominativo della graduatoria dei non eletti.


Articolo 17.

Il Consiglio Direttivo nomina nella sua prima riunione e tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente , il Segretario, il Tesoriere, e il Direttore Culturale. Nomina altresì i componenti della Giunta Esecutiva. Le cariche, ad eccezione delle prime due citate, possono essere cumulate.


Articolo 18.

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo secondo le modalità da esso definite volta per volta e mantiene la carica per due anni. I membri della Giunta Esecutiva sono scelti nell'ambito del Consiglio Direttivo. La Giunta Esecutiva provvede alla puntuale esecuzione dei deliberati del Consiglio.


Articolo 19.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno e qualora ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Le delibere del Consiglio devono essere redatte a verbale e vincolano l'operato della Giunta Esecutiva.


Articolo 20.

Il Collegio di Controllo è costituito da tre membri, dura in carica 2 (due) anni. Ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Ente; vigilare sull'osservanza dello Statuto; risolvere, in prima istanza, ogni eventuale controversia che possa sorgere all'interno dell'Associazione. Per la risoluzione di tali controversie il Collegio giudicherà da arbitro amichevole compositore senza formalità di procedura.


Articolo 21.

Costituiscono patrimonio di Gruppo Ricerca Immagine:

I fondi verranno depositati presso uno a più istituti di credito a scelta del Consiglio Direttivo.


Articolo 22.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto a partecipare. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione verrà affidato in temporanea custodia all'Amministrazione Comunale di Brescia in attesa delle decisioni che essa vorrà adottare.


Articolo 23.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia, contemplate nel Codice Civile.


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